Il Comune di Milano non può tenere fermo a tempo
indeterminato il procedimento per un permesso di costruire
convenzionato, ma deve concluderlo con una risposta espressa,
positiva o negativa, sostenuta da “adeguata istruttoria e
motivazione”.
Lo ha stabilito il Tar della Lombardia, che ha
accolto il ricorso della società Lambretto Immobiliare srl
contro il silenzio del Comune su un progetto di nuova
costruzione a destinazione residenziale in via Cletto Arrighi
16, a Milano.
La società aveva presentato l’istanza il 10
dicembre 2025, ma il 29 dicembre il Comune aveva interrotto i
termini del procedimento per la mancanza della convenzione
urbanistica già approvata dall’organo comunale competente. Per
il Tar, però, la convenzione non può essere considerata un
documento preesistente da acquisire dal privato: è il risultato
dell’istruttoria e del confronto tra amministrazione e
proponente.
La sua assenza, scrivono i giudici, non può quindi
“paralizzare indefinitamente” il procedimento. L’istruttoria sul
progetto edilizio e quella sulla convenzione devono procedere
“contestualmente”. Il Tar ha quindi dichiarato illegittimo il
“silenzio-inadempimento” del Comune e ordinato a Palazzo Marino
di completare l’istruttoria sul progetto e sulla convenzione e
di trasmettere lo schema definitivo all’organo competente per
l’approvazione entro 60 giorni. In caso di ulteriore inerzia,
potrà essere nominato un “commissario ad Acta”. La sentenza
precisa che il Comune non è obbligato ad accogliere il progetto,
ma deve comunque pronunciarsi.












