Frecciarossa deragliato a Lodi, giudici ‘incidente per catena errori’

Depositate le motivazioni della sentenza di primo grado, tre le condanne

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Il Tribunale di Lodi ha depositato le motivazioni del processo di primo grado per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo per il deragliamento del treno
Frecciarossa Milano-Salerno avvenuto ale 5.30 del mattino del 6
febbraio 2020 al Posto movimento Livraga, nel Lodigiano, a causa
del malfunzionamento di uno scambio.

Morirono i due macchinisti, Mario Dicuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, di 52, e 26 tra
passeggeri e personale di bordo rimasero feriti, una decina
gravemente.

A seguito di risarcimenti non ci sono state costituzioni di
parte civile se non quella, riconosciuta con una provvisionale
di 50mila euro, del sindacato Filt Cgil Lombardia. Secondo il
collegio presieduto dal giudice Angelo Gin Tibaldi il disastro
ferroviario è stato “la conseguenza del concatenarsi di diverse
condotte antigiuridiche, tra loro indipendenti e parimenti
rilevanti nella produzione dell’evento, sebbene nessuna di esse
sia stata da sola sufficiente a determinare i fatti”. Tre le
responsabilità che sono state individuate.

La prima responsabilità è stata individuata nell’operaio di Alstom a Firenze che si ritiene, per indizi concordanti, abbia erroneamente invertito due fili
all’interno di un attuatore per scambi poi installato da tecnici
di Rfi come ricambio certificato e garantito, e che è stato
condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La seconda nel collaudatore di Alstom a Firenze che non si accorse, con il
richiesto controllo visivo, dell’inversione dei due cavi, che
erano numerati,
condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione. La
terza nell’allora direttore di produzione, nazionale, di Rete
Ferroviaria Italiana, condannato a 3 anni e 2 mesi e ritenuto
responsabile di non aver migliorato e puntualizzato le procedure
di verifica della concordanza tra posizione degli scambi e
segnalamento elettronico, che secondo il tribunale di Lodi non
erano adeguatamente regolamentate nella loro esecuzione dopo gli
interventi dei manutentori, ma solo per altre figure di Rfi
deputate alle manutenzioni straordinarie.

Il tribunale ha invece assolto per carenza di prove due
ingegneri di Alstom
che la Procura aveva ritenuto
corresponsabili di gravi inefficienze nelle verifiche di
fabbrica sulla funzionalità elettrica degli attuatori per
scambi, in quanto tale colpa andrebbe ricercata in altre figure
aziendali, che non erano state incluse nel giudizio penale.


I due manutentori di Rfi che quella notte installarono sui
binari di Livraga l’attuatore difettoso, senza accorgersi della
reale natura del guasto interno al componente, pur avendo
effettuato una ventina di prove tecniche, sono stati invece
condannati per rito abbreviato,
con successiva riduzione in
appello, a un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non
menzione, sentenza divenuta definitiva, in quanto non avevano
effettuato la prova di concordanza finale perché “il contesto
normativo era caratterizzato da una disciplina poco chiara e
specifica sul punto”.

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