I pazienti terminali hanno diritto a una
“morte dignitosa”. E’ in sintesi quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale chiamata, a più riprese, a esprimersi sul tema
dell’eutanasia e che viene riportato nel provvedimento con cui la
giudice per le indagini preliminari di Milano Sara Cipolla archivia
Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, dall’accusa
di aiuto al suicidio per aver accompagnato in Svizzera due persone non
tenute in vita da trattamento di sostegno vitale: Romano, 82enne
residente a Peschiera Borromeo, affetto da una grave forma di
Parkinson ed Elena Altamira, 69enne veneta, malata terminale di
cancro.
GiĆ da anni la legge sancisce “il divieto di ostinazione irragionevole
alle cure (quando inutili e sproporzionate) e individua come oggetto
di tutela da parte dello Stato ‘la dignitĆ nella fase finale della
vita’”, ma la sentenza della Corte di Costituzione del 2025 meglio
precisa i parametri fissati in precedenza cui ĆØ subordinato
l’esercizio del diritto ad autodeterminarsi. Quattro i ‘paletti’: la
presenza di una patologia irreversibile; la malattia come fonte di
sofferenze fisiche o psichiche intollerabili; la patologia non deve
privare il paziente della capacitĆ di prendere decisioni consapevoli e
che la presenza di un trattamento di sostegno vitale. Nel caso in
esame, entrambi “erano affetti da una malattia irreversibile”, con una
prognosi “infausta a breve termine” e sussistono – a dire della
giudice – gli altri requisiti previsti dalla Consulta: la presenza di
una “scelta libera e consapevole” di rifiutare ulteriori cure viste
come “fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili”.
Elena e Romano “vivevano in una condizione di sofferenza estrema” e
“avevano formato in maniera autonoma e libera ‘la devisione di
morire'”, avevano rifiutato le ulteriori terapie e contattato
l’associazione Luca Coscioni e poi Cappato “per l’organizzazione
‘dell’ultimo viaggio’ che certamente, viste le condizioni di salute,
non potevano effettuare autonomamente”. Cappato dunque non può essere
processato perchĆ© “mero esecutore” della volontĆ altrui, scrive la
gip. Per la giudice di Milano Cipolla, inoltre, sono stati rispettati
i “requisiti” previsti dalla Corte Costituzionale in quanto il
“trattamento con sostegno vitale” – che si traduce in chemioterapia
per lei e alimentazione forzata per lui – sono espressione di un
“‘accanimento terapeutico da entrambi ritenuto non dignitoso secondo
la propria sensibilitĆ e percezione”.


















