Chiara Ferragni e gli altri “imputati” del Pandorogate “non sono stati assolti in questo processo”, le “condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”.
Così il giudice Ilio Mannucci Pacini nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 gennaio ha prosciolto per non doversi procedere l’influencer dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi, dopo aver escluso l’aggravante della “minorata difesa” dal reato di truffa semplice, non più perseguibile per remissione di querela a seguito dei risarcimenti versati dall’imprenditrice per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons, Adicu e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza.
Secondo il presidente della terza sezione penale sia l’inchiesta della guardia di finanza con i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli, che avevano chiesto di condannare l’imprenditrice a 1 anno e 8 mesi, quanto i “provvedimenti” sanzionatori già presi dall’Antitrust prima del processo, non consentono a colpo d’occhio (“ictu oculi” nel gergo giuridico) di escludere la natura “ingannevole” dei “messaggi pubblicitari” in cui Ferragni utilizzava il proprio volto per sostenere l’acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing per l’Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all’associazione ‘Bambini delle Fate e, quindi, di portare a una “formula assolutoria nel merito”.
Per il Tribunale il “contenuto dei comunicati stampa”, dei “post” e delle “stories” pubblicati sui social di Ferragni contengono “espressioni talvolta anche solo ambigue” e “altre volte” che mettevano in connessione diretta “acquisto dei prodotti” e campagna “benefica”, da cui emerge un “quadro quantomeno dubbio” sulla capacità “ingannatoria” di quei messaggi, si legge nelle 59 pagine. Tuttavia la sentenza, smentendo la Procura e la parte civile della ‘Casa del Consumatore’, ha escluso l’aggravante della minorata difesa sui 30 milioni di follower di Ferragni dal reato di truffa e da quel momento “l’accertamento” dei reati “non è imposto al giudice” e “non può essere oggetto del suo accertamento” a causa dell’estinzione del reato di truffa non aggravata.
















