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Cari amici islamici, siamo la culla del diritto (romano): le leggi regolano il vivere civile, anche il culto

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MAGENTA –ย L’immagine ha valore sostanziale e simbolico. E l’immagine di un nutrito gruppo di fedeli della religione islamica assiepati ieri sera in piazza Formenti, ‘richiedenti’ non di asilo ma di un incontro col sindaco Chiara Calati, รจ simbolo e sostanza.

Immagine che rimanda ad un immaginario disgiunto, scisso da una consuetudine ultrasecolare e millenaria: il Diritto, del quale nonostante certi smemorati stati europei boriosi e che si sognerebbero il retaggio della nazione che fu culla del Rinascimento e di Dante Alighieri l’Italia รจ stata il faro per buona parte del mondo occidentale, e non solo.

Ai signori e alle signore che in modo poco ortodosso hanno occupato ieri sera la piazza vorremmo ricordare che esistono delle ben precisi leggi da rispettare. Da loro e da tutti, ovviamente.

La Regione Lombardia ha dettato le regole sui centri culturali islamici presenti sul proprio territorio con una circolare del 2017, in cui si chiarisce che i centri nati dopo l’entrata in vigore della legge regionale del 2015 sui nuovi luoghi di cultoย  in cui si svolge regolarmente attivitร  di preghiera sono equiparabili alle moschee e vi si devono applicare le stesse norme urbanistiche.

Per i centri culturali islamici preesistenti alla legge regionale, invece,ย  si possono svolgere attivitร  di culto solo se lo si รจ segnalato al Comune, che dovrร  fare una variante al Pgt (Piano di governo del territorio), inserendolo nel Piano per le attrezzature religiose.

 

 

 

Un provvedimento ideato per risponde all’esigenza dei sindaci di aver piรน chiarezza nelle regole su quei centri culturali islamici che, a detta dei sindaci stessi, sono di fatto delle moschee. Nessuno pensa che siano popolati da terroristi, questa la ratio sottesa alla legge, ma รจ importate sapere dove sono e chi li frequenta. Semplice, cristallino e condivisibile.

 

 

 

 

 

 

 

Ma c’รจ un’altra fonte giuridica, ancora piรน importante: quella che, nell’evoluzione dei cicli storici, รจ pur sempre il complesso delle norme giuridiche che i romani sono stati i primi a elaborare; una vera scienza del diritto. Il diritto romano inoltre ha una specifica forza: la sua capacitร  di riassumere un problema concreto in una o due frasi e di farne una regola. Che ricorda molto il diritto anglo-sassone, che di fatto riprende molto dei concetti cardine del diritto romano.

Se un imprenditore, un’associazione, una bocciofila, un pastore evangelico intende realizzare strutture, luoghi, centri dove esercitare un’attivitร  di ogni genere (posto che evidentemente pregare non รจ equiparabile all’avvitare bulloni), si rivolge nei modi,ย  nei tempi e nei luoghi opportuni all’autoritร  competente. Non scende in piazza, a beneficio di videocamera o smart phone, creando un caso.ย 

Si tratta, ripetiamo, di norme basilari per il nostro vivere civile, cui ovviamente sono sottoposti i fedeli islamici che vivono- รจ bene ricordarlo, ancora- nella culla del diritto e del pensiero Occidentale. Che, a differenza delle teocrazie (che hanno per noi piena dignitร , ma sono qualcosa di altro dal nostro ethos), รจ per sua definizione inclusivo e pronto ad integrare chiunque sia disposto ad osservarne norme, consuetudini e cultura.

Semplice. Cristallino. Come l’augurio che si possano evitare, nel futuro prossimo, piazzate come quelle di ieri. O preghiere non autorizzate in luoghi pubblici.ย 

Fabrizio Provera

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