ABBIATEGRASSO – Questa notte qualche imbecille ha pensato bene di imbrattare il nostro centro storico. Tutto il Passaggio Centrale e praticamente tutta via XX Settembre. Tra l’altro dove le proprietà avevano da poco provveduto alla ritinteggiatura.

E’ UN REATO..
Da un sito dedicato ai graffiti (quelli artistici..) riprendiamo quanto segue.
“Forse non tutti sanno che eseguire graffiti sui muri è reato (ovviamente nel caso in cui tale attività non sia stata autorizzata come avviene, ad esempio, in alcune aree messe a disposizione dalle amministrazioni comunali ed in cui i graffitari possono esprimere il proprio talento artistico); ma cosa rischiano, in concreto, i c.d. “writers”?
Ebbene, l’autore delle scritte rischia di dover affrontare un processo penale, con tutte le conseguenze del caso.
L’articolo 639 del Codice Penale (che punisce il reato di “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”) prevede infatti che chi imbratta immobili – ma anche mezzi di trasporto pubblici o privati – rischia la reclusione da uno a sei mesi o una multa da 300 a 1.000 Euro, sanzioni che aumentano se il graffito è stato realizzato su monumenti o in aree di interesse artistico, per cui è prevista la pena della reclusione fino ad un anno e una multa da 1.000 a 3.000 Euro (ed in quest’ultimo caso si procede d’ufficio, mentre nel primo caso menzionato per avviare l’azione penale è necessaria una querela di parte).
Il Decreto Legge 14 del 20 febbraio 2017 ha poi apportato un’ulteriore modifica al predetto articolo, prevedendo la facoltà del giudice di imporre al condannato l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenere le spese o a rimborsare quelle sostenute o, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.
Il testo dell’articolo 639 c.p. è di fatto “sfuggito” alla depenalizzazione di numerose fattispecie di reato operata dal Decreto Legislativo n. 7/2016 e, successivamente, nel 2018, la Corte Costituzionale ha confermato la rilevanza penale delle condotte dei “writers”, dichiarando – con Sentenza n. 102– l’inammissibilità delle due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime sanzionatorio previsto dalla citata norma”.