‘Finalmente stop all’abuso d’ufficio..” Lo dice l’ex sindaco Pd Uggetti. Viva la riforma Nordio

Parla l'amministratore indagato e poi prosciolto

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“Finalmente. Non è una riforma epocale, ma è un reato che ha visto troppo spesso indagati e poi assolti migliaia di amministratori pubblici”. Così commenta l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio Simone Uggetti, l’ex sindaco di Lodi indagato, condannato e poi assolto dall’accusa di turbativa d’asta per una gara sulla gestione delle piscine scoperte della cittadina lombarda.

Uggetti ricorda che “c’è un report del ministero della Giustizia secondo cui, su cinquemila indagati per abuso d’ufficio, solo sette persone risultano condannate. Numeri auto esplicativi. È chiaro, non stiamo parlando di un Paese nel quale non c’è corruzione. Non si deve abbassare il livello di attenzione sui reati contro la pubblica amministrazione, ma paradossalmente – spiega l’ex sindaco – io credo che molto spesso sia successo il contrario. C’era attenzione su quello che viene indicato come reato spia, mentre le trame parallele della corruzione non venivano intaccate”.

Uggetti ricorda infine quella che viene definita “la paura della firma”. “C’è un costo occulto enorme, inquantificabile, nel timore del non fare” spiega Uggetti. “I confini del diritto penale devono essere severi, ma ristretti. Se uno fa un errore in buona fede, quell’errore non può rientrare nel campo del diritto amministrativo? Perché tutto deve rientrare nel diritto penale?”.

I PUNTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA NORDIO VOTATA IERI IN VIA DEFINITIVA

– ABROGAZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO: viene abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell’adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto ‘peculato per distrazione’.

– MODIFICHE AL TRAFFICO DI INFLUENZE: Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della ‘millanteria’ e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.

– INTERCETTAZIONI E TUTELA DEL TERZO ESTRANEO: Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.

– INFORMAZIONE DI GARANZIA: nell’avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.

– CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI: Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.

– COLLEGIALITÀ E MISURE CAUTELARI: Introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.

– LIMITI ALL’APPELLO: Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.

– ETÀ DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE D’ASSISE: Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.

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