“La giurisprudenza e’ netta nel ritenere che sia irrilevante, ai fini della configurazione della violenza sessuale, la reazione della vittima perche’ la sorpresa puo’ essere tale da superare la sua contraria volonta’, cosi’ ponendola nell’impossibilita’ di difendersi”.
Lo afferma una sentenza della Cassazione che ha disposto, l’11 febbraio, il processo d’appello bis nei confronti di un ex sindacalista assolto due volte dall’accusa di violenza sessuale, accogliendo il ricorso del sostituto procuratore di Milano Angelo Renna e della vittima. Nella sentenza del tribunale di Busto Arsizio, del 26 gennaio 2022, e in quella della Corte d’Appello di Milano del 24 giugno 2024, si sosteneva che “i comportamenti dell’uomo non erano qualificabili come repentini o insidiosi perche’ erano durati venti o trenta secondi” e la vittima “avrebbe potuto opporsi”.
“Per la consumazione del reato e’ sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa – si legge, invece, nell’ultimo provvedimento della Cassazione – essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica”.