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Sedriano, la battaglia di Alfredo Celeste non si ferma: ‘Ecco gli errori della relazione sullo scioglimento’

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Pubblichiamo l’estratto di una denuncia presentata nel luglio scorso dall’ex sindaco, prosciolto settimana scorda dal Tribunale di Milano

SEDRIANO – ย A una settimana dall’assoluzione di Alfredo Celeste e Marco Scalambra, e della condanna di Domenico Zambetti ed Eugenio Costantino a Milano,ย la battaglia dell’ex sindaco di Sedriano- che resta pur sempre il primo comune lombardo sciolto per infiltrazioni mafiose- non si ferma.

sedriano

Perchรฉ all’assoluzione di Celeste fa da contraltare il fatto che lo scioglimento disposto dal Ministero degli Interni รจ stato confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato.ย Ma ovviamente, la ferma convinzione di Celeste รจ che non ci siano elementi tali per corroborare una decisione che resta, ovviamente, molto grave e lesiva dell’immagine non solo di Celeste, ma della comunitร  nel suo insieme.

Siamo perciรฒ in grado di pubblicare l’estratto di una denuncia presentata nel luglio scorso da Alfredo Celeste alla Procura ย della Repubblica di Milano,ย nella quale la parte piรน interessante- che pubblichiamo integralmente- รจ quella in cui l’ex sindaco smonta, una per una, le accuse mosse dal Ministero degli Interni.

La battaglia di veritร  di Celeste, insomma, non si รจ certo fermata qui.

RTN

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Lo scrivente รจ stato Sindaco delย  Comune di Sedriano, in provincia di Milano, in seguito alle elezioniย  amministrative del 2009ย  ed รจ stato anchโ€™egli, quindi, uno dei soggettiย ย  interessati da un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, intervenutoย  nel novembre 2013.

Lo scioglimento purtroppo รจ stato basato su una relazione infarcita di errori, omissioni e fatti contrari al vero.

Quanto sopra รจ giร  emerso in sede giudiziaria, ed emergerร  compiutamente al termineย  del dibattimento nel procedimento penale che vedeย  chi scrive imputato delย  reato di corruzione.

Ma infarcite quantomeno daย  inesattezze sono parimenti le tre pagineย ย  che illustrano lโ€™attivitร  dei commissari a Sedriano nella relazione di cui in oggetto ( pag. 60-63).( rectius 64-67).

In particolare voglio sottolineareย  i seguenti punti:

ย – non corrisponde assolutamente al veroย  che lโ€™inchiesta giudiziaria (o meglio lโ€™attivitร  di indagineย  avviata dalla parte pubblico ministero) abbia fatto emergereย  unโ€™intesa tra alcuni amministratori pubblici ed esponenti delle locali consorterie;

–ย  non corrisponde al vero che vi sia un imprenditore locale che secondo lโ€™accusa abbia svolto un ruolo di collegamento tra esponenti delle locali cosche e gli amministratori;

-non corrisponde al vero, anche sempre secondo lโ€™accusa,ย  che a tale imprenditore fossero stati promessi lavori di ristrutturazione di un manufatto comunale;

– non corrisponde al vero che il settore degli appalti sia risultato soggetto a gravi infiltrazioni e che, nello specifico, due societร , vicine ad ambienti malavitosi sarebbero risultate destinatarie di trattamenti di favoreย ย  o di agevolazioniย  non dovute;

-non corrisponde al veroย  che vi sia stataย  una societร  legata ad ambienti criminali che, grazie a procedure illegittime, abbia gestito la manutenzione ordinaria e la riparazione dei beni del patrimonio comunale;

-non corrisponde al vero che siano state sostituite le due ditte individuali che avevano ottenuto lโ€™appalto per la manutenzione del verde pubblico;

-lโ€™ignoto estensore si รจ dimenticato, in relazione ai lavori della cd. โ€œarea festeโ€, che i collaudi svolti dalla mia amministrazioneย  erano stati positivi per i primi due stralci, ma non cosรฌ il collaudo del terzo stralcio;

-non corrisponde al vero che il collaudoย  dei primi due stralci fosse stato eseguito in modo non corretto, al punto che le strutture realizzateย  non sarebbero utilizzabili e verserebbero in una situazione di grave degrado (in realtร  i commissari non hanno effettuato alcun tipo di manutenzione della struttura);

-non corrisponde al vero che i lavori eseguitiย  per il centro commercialeย ย  Bennet (definito impropriamente โ€œin parte copertoโ€) siano stati eseguiti in violazione delย  codice degliย  appalti: รจ stato confermato anche in sede penale che i lavori interessati allโ€™evidenza pubblica sono stati correttamente appaltatiย  e posti in essere;

-non corrisponde al veroย  cheย  la convenzione urbanistica del P.I.I. Villa Colombo prevedesse lโ€™impegno del privato a ristrutturare la villaย  storicaย  ceduta al Comune;

-non corrisponde al vero che lโ€™amministrazione per tale convenzione avrebbe introitato 600.000,00 euro per oneri di urbanizzazione e a titolo di conguaglio;

-non corrisponde al vero, e sarebbe stato comunque palesementeย  in contrasto con qualsivoglia normativa, che il privato potesse scegliere, senza alcunaย  proceduraย  di evidenza pubblica, chi avrebbe dovuto ristrutturare la villa da cedere al Comune:ย  qualsiasiย  studente di diritto/ giurisprudenza, sa benissimo che trattandosi di unโ€™opera di urbanizzazione in base alla normativa vigente deve seguire la procedura pubblica, e in piรนย  – essendo la villa in questione sottoposta al vincolo dellaย ย  Sovrintendenza alle belle arti – lโ€™impresaย ย ย  avrebbe dovuto essere munitaย  di particolari autorizzazioni e capacitร ;

-non corrisponde al vero che lโ€™area da cedere al Comune e la volumetria da costruireย  fossero collegateย  a valori di lavoriย  relativi alla costruzione di un Mac Donaldโ€™sย  (se cosรฌ deve intendersi un passaggio che appare talmenteย  estraneo a qualsiasi riferimento di fatto o normativo da risultare a malapena comprensibile);

-non corrisponde al vero che il 3 agosto 2013 fossero stati avviati dal privato dei lavori alla Villa Colombo, la quale non รจ stata mai oggetto di alcun intervento.

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Ci si permette di sottolineare inoltreย  cheย  i commissari che hanno gestito il Comune di Sedrianoย  siano statiย  talmenteย  preoccupati degli effetti della sentenza del TAR Lombardia -Milanoย  del 22.10.2013, da non costituirsi neppure nel giudizio di appello davanti il Consiglio di Stato. E questo benchรฉ la costituzione del Comune con il deposito delle previsioni del nuovo PGT in approvazione (confermative di quanto giร  previsto nel P.I.I.) avrebbe comportato il superamento dellโ€™unico motivo di ricorso accolto dal T.A.R. โ€“ meramente procedurale.

Per incisoย  il contenzioso รจ terminato con un accordo โ€œtransattivoโ€ tra privato e amministrazione comunale che lo scrivente ritieneย  talmente ai danni dellโ€™amministrazioneย  da meritare lโ€™invio alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

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Non si vuole in questaย  sedeย  ricordare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, ma si rileva che appareย  assolutamenteย  fuori dal nostro ordinamento il considerare le affermazioni della pubblica accusa comeย  automaticamenteย  veritiereย  ed esatteย  solo per via della parte da cui promanano,ย  senzaย  tenerย  conto in alcuna maniera delle proveย ย  che invece emergerebbero da una semplice lettura critica e completa degli atti e dei documenti.

Si sottolinea tale aspetto perchรฉ lโ€™incipitย  della relazione si basa su una fraseย  altamente e gravementeย  diffamatoria, allusivaย  e insinuante :ย  affermare che viย  sarebbe stataย  unโ€™intesaย  con le locali consorterieย  vuol dire infatti affermare che questo giร  Sindaco fosse stato a conoscenza di un rapporto di amministratori conย  associazioni di tipo mafioso (a prescindere dalla effettiva esistenza di tale rapporto): aย  ciรฒ non arriva neppure il pubblico ministero il quale , infatti, non contestaย  a chi scriveย  lโ€™aggravanteย  di cui allโ€™art 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, ma esclusivamenteย  lโ€™art 319 c.p.

ย Per tutte queste ragioni si chiede di conoscere chi ha materialmente esteso questa parte della relazione per poter agireย  nei suoi confronti davanti al magistrato ordinario, perchรฉ laย  gravitร  degli errori e delle affermazioni non rispondenti al vero non puรฒ essereย  sottovalutataย  nรฉย  trascurata, considerato ancheย  che tale scritto va al nostro Parlamento, il qualeย  non merita di ricevere false ed errate informazioni.

Alfredo Celeste

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