Pubblichiamo l’estratto di una denuncia presentata nel luglio scorso dall’ex sindaco, prosciolto settimana scorda dal Tribunale di Milano
SEDRIANO – ย A una settimana dall’assoluzione di Alfredo Celeste e Marco Scalambra, e della condanna di Domenico Zambetti ed Eugenio Costantino a Milano,ย la battaglia dell’ex sindaco di Sedriano- che resta pur sempre il primo comune lombardo sciolto per infiltrazioni mafiose- non si ferma.
Perchรฉ all’assoluzione di Celeste fa da contraltare il fatto che lo scioglimento disposto dal Ministero degli Interni รจ stato confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato.ย Ma ovviamente, la ferma convinzione di Celeste รจ che non ci siano elementi tali per corroborare una decisione che resta, ovviamente, molto grave e lesiva dell’immagine non solo di Celeste, ma della comunitร nel suo insieme.
Siamo perciรฒ in grado di pubblicare l’estratto di una denuncia presentata nel luglio scorso da Alfredo Celeste alla Procura ย della Repubblica di Milano,ย nella quale la parte piรน interessante- che pubblichiamo integralmente- รจ quella in cui l’ex sindaco smonta, una per una, le accuse mosse dal Ministero degli Interni.
La battaglia di veritร di Celeste, insomma, non si รจ certo fermata qui.
RTN
Lo scrivente รจ stato Sindaco delย Comune di Sedriano, in provincia di Milano, in seguito alle elezioniย amministrative del 2009ย ed รจ stato anchโegli, quindi, uno dei soggettiย ย interessati da un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, intervenutoย nel novembre 2013.
Lo scioglimento purtroppo รจ stato basato su una relazione infarcita di errori, omissioni e fatti contrari al vero.
Quanto sopra รจ giร emerso in sede giudiziaria, ed emergerร compiutamente al termineย del dibattimento nel procedimento penale che vedeย chi scrive imputato delย reato di corruzione.
Ma infarcite quantomeno daย inesattezze sono parimenti le tre pagineย ย che illustrano lโattivitร dei commissari a Sedriano nella relazione di cui in oggetto ( pag. 60-63).( rectius 64-67).
In particolare voglio sottolineareย i seguenti punti:
ย – non corrisponde assolutamente al veroย che lโinchiesta giudiziaria (o meglio lโattivitร di indagineย avviata dalla parte pubblico ministero) abbia fatto emergereย unโintesa tra alcuni amministratori pubblici ed esponenti delle locali consorterie;
–ย non corrisponde al vero che vi sia un imprenditore locale che secondo lโaccusa abbia svolto un ruolo di collegamento tra esponenti delle locali cosche e gli amministratori;
-non corrisponde al vero, anche sempre secondo lโaccusa,ย che a tale imprenditore fossero stati promessi lavori di ristrutturazione di un manufatto comunale;
– non corrisponde al vero che il settore degli appalti sia risultato soggetto a gravi infiltrazioni e che, nello specifico, due societร , vicine ad ambienti malavitosi sarebbero risultate destinatarie di trattamenti di favoreย ย o di agevolazioniย non dovute;
-non corrisponde al veroย che vi sia stataย una societร legata ad ambienti criminali che, grazie a procedure illegittime, abbia gestito la manutenzione ordinaria e la riparazione dei beni del patrimonio comunale;
-non corrisponde al vero che siano state sostituite le due ditte individuali che avevano ottenuto lโappalto per la manutenzione del verde pubblico;
-lโignoto estensore si รจ dimenticato, in relazione ai lavori della cd. โarea festeโ, che i collaudi svolti dalla mia amministrazioneย erano stati positivi per i primi due stralci, ma non cosรฌ il collaudo del terzo stralcio;
-non corrisponde al vero che il collaudoย dei primi due stralci fosse stato eseguito in modo non corretto, al punto che le strutture realizzateย non sarebbero utilizzabili e verserebbero in una situazione di grave degrado (in realtร i commissari non hanno effettuato alcun tipo di manutenzione della struttura);
-non corrisponde al vero che i lavori eseguitiย per il centro commercialeย ย Bennet (definito impropriamente โin parte copertoโ) siano stati eseguiti in violazione delย codice degliย appalti: รจ stato confermato anche in sede penale che i lavori interessati allโevidenza pubblica sono stati correttamente appaltatiย e posti in essere;
-non corrisponde al veroย cheย la convenzione urbanistica del P.I.I. Villa Colombo prevedesse lโimpegno del privato a ristrutturare la villaย storicaย ceduta al Comune;
-non corrisponde al vero che lโamministrazione per tale convenzione avrebbe introitato 600.000,00 euro per oneri di urbanizzazione e a titolo di conguaglio;
-non corrisponde al vero, e sarebbe stato comunque palesementeย in contrasto con qualsivoglia normativa, che il privato potesse scegliere, senza alcunaย proceduraย di evidenza pubblica, chi avrebbe dovuto ristrutturare la villa da cedere al Comune:ย qualsiasiย studente di diritto/ giurisprudenza, sa benissimo che trattandosi di unโopera di urbanizzazione in base alla normativa vigente deve seguire la procedura pubblica, e in piรนย – essendo la villa in questione sottoposta al vincolo dellaย ย Sovrintendenza alle belle arti – lโimpresaย ย ย avrebbe dovuto essere munitaย di particolari autorizzazioni e capacitร ;
-non corrisponde al vero che lโarea da cedere al Comune e la volumetria da costruireย fossero collegateย a valori di lavoriย relativi alla costruzione di un Mac Donaldโsย (se cosรฌ deve intendersi un passaggio che appare talmenteย estraneo a qualsiasi riferimento di fatto o normativo da risultare a malapena comprensibile);
-non corrisponde al vero che il 3 agosto 2013 fossero stati avviati dal privato dei lavori alla Villa Colombo, la quale non รจ stata mai oggetto di alcun intervento.
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Ci si permette di sottolineare inoltreย cheย i commissari che hanno gestito il Comune di Sedrianoย siano statiย talmenteย preoccupati degli effetti della sentenza del TAR Lombardia -Milanoย del 22.10.2013, da non costituirsi neppure nel giudizio di appello davanti il Consiglio di Stato. E questo benchรฉ la costituzione del Comune con il deposito delle previsioni del nuovo PGT in approvazione (confermative di quanto giร previsto nel P.I.I.) avrebbe comportato il superamento dellโunico motivo di ricorso accolto dal T.A.R. โ meramente procedurale.
Per incisoย il contenzioso รจ terminato con un accordo โtransattivoโ tra privato e amministrazione comunale che lo scrivente ritieneย talmente ai danni dellโamministrazioneย da meritare lโinvio alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.
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Non si vuole in questaย sedeย ricordare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, ma si rileva che appareย assolutamenteย fuori dal nostro ordinamento il considerare le affermazioni della pubblica accusa comeย automaticamenteย veritiereย ed esatteย solo per via della parte da cui promanano,ย senzaย tenerย conto in alcuna maniera delle proveย ย che invece emergerebbero da una semplice lettura critica e completa degli atti e dei documenti.
Si sottolinea tale aspetto perchรฉ lโincipitย della relazione si basa su una fraseย altamente e gravementeย diffamatoria, allusivaย e insinuante :ย affermare che viย sarebbe stataย unโintesaย con le locali consorterieย vuol dire infatti affermare che questo giร Sindaco fosse stato a conoscenza di un rapporto di amministratori conย associazioni di tipo mafioso (a prescindere dalla effettiva esistenza di tale rapporto): aย ciรฒ non arriva neppure il pubblico ministero il quale , infatti, non contestaย a chi scriveย lโaggravanteย di cui allโart 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, ma esclusivamenteย lโart 319 c.p.
ย Per tutte queste ragioni si chiede di conoscere chi ha materialmente esteso questa parte della relazione per poter agireย nei suoi confronti davanti al magistrato ordinario, perchรฉ laย gravitร degli errori e delle affermazioni non rispondenti al vero non puรฒ essereย sottovalutataย nรฉย trascurata, considerato ancheย che tale scritto va al nostro Parlamento, il qualeย non merita di ricevere false ed errate informazioni.
Alfredo Celeste