RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – <<Nell’interesse della sig.ra Luisa Rescaldina e con riguardo all’articolo da voi pubblicato il 30 giugno scorso, ritengo opportuno chiarire quanto segue
Scopo della mia assistita, con i commenti richiamati nel citato articolo, era unicamente quello di precisare come la diagnosi grafologica di aspetti psicologici di personalità (cosa ben diversa – giova sottolinearlo – dalla mera perizia grafica, avente solo ad oggetto la riconducibilità, o meno, di una scrittura ad un determinato soggetto) sia una attività di natura psicologica, riservata nelle sue applicazioni professionali agli iscritti all’Albo degli Psicologi.
Ciò non in base a personali e/o arbitrari convincimenti della sig.ra Luisa Rescaldina, ma alla luce della vigente normativa (vedi legge 18-2-1989 n. 56, che riconosce solo agli psicologi l’utilizzo di strumenti conoscitivi per la diagnosi in ambito psicologico) ed anche della giurisprudenza formatasi sul punto (vedi Cass. Penale 5-6-2006 n. 22274)
In altre parole, la sig.ra Luisa Rescaldina si è limitata ad evidenziare un dato oggettivo, senza alcun intento e/o volontà diffamatoria nei confronti di altre persone, con conseguente piena libertà per i lettori delle proprie affermazioni – come, del resto, loro diritto – di formarsi una opinione – anche contraria alla propria – al riguardo.
Attese alcune affermazioni apparse sui social network, desidero – da ultimo – precisare come la sig.ra Luisa Rescaldina – che svolge da tempo una attività di consulenza come libero professionista per un dipartimento di Salute Mentale – goda – a differenza di quanto evidenziato nelle stesse – di ottima salute psichica oltre che della stima di colleghi e pazienti.
Grato per la pubblicazione della presente e confidando di aver potuto contribuire a chiudere la querelle insorta, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti>>.
Avv. Marco Cavalleri