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Accensione di fuochi e falò, Abbiategrasso ‘detta’ le regole

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Attenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie.

Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione.

ABBIATEGRASSO – Sono numerose nel territorio agricolo di Abbiategrasso le iniziative organizzate da associazioni locali culturali, religiose e da agricoltori, che prevedono l’accensione del tradizionale falò in occasione della ricorrenza del 17 gennaio di Sant’Antonio Abate, patrono dei contadini e degli animali domestici.

Regione Lombardia con D.g.r. del 22 dicembre 2011 n.9/2820, stabilisce misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose sul territorio regionale, consentendo, previa autorizzazione comunale, falò e fuochi in occasione di eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale della Lombardia, precisando comunque la necessità che l’organizzazione si svolga nel rispetto delle norme vigenti e prevedendo adeguate misure a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente.

In riferimento alle recenti disposizioni regionali per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, l’Amministrazione comunale ritiene importante richiamare l’attenzione di tutti coloro che intendono organizzare falò in occasione della festività di Sant’Antonio, riportando nel presente comunicato alcune necessarie indicazioni rammentando le misure previste nell’Ordinanza Sindacale n.126/2017.

L’istanza di licenza per l’accensione dei tradizionali falò di Sant’Antonio deve essere indirizzata al Sevizio Ecologia e Ambiente e presentata all’ufficio protocollo nella sede di piazza Marconi 1.

L’apposito modulo è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.abbiategrasso.mi.it

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2018.

Per il rilascio dell’autorizzazione saranno valutate le previste condizioni e limitazioni come riportate nell’Ordinanza Sindacale n. 126/2017.

L’accensione dei falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge ed in particolare, ai sensi degli art. 57 e 59 del T.U.L.P.S, con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente evitando ogni danno, in particolare si raccomanda di:

rispettare le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento e vie di fuga;
evitare l’accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;

mantenere a prudente distanza dai fuochi gli spettatori se presenti e lasciare libere e opportunamente segnalate vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza;

il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;

l’operazione di accensione del falò deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento forte;

predisporre adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l’eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;

il falò dovrà essere costituito esclusivamente da legno vergine e materiali ad esso assimilabilinon contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura;

non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie “rifiuti” (art. 184 Testo Unico Ambientale),ossia mobili o parti di essi, bancali, assi di legno, porte e serramenti, scarti di materiale edile;

non dovranno essere utilizzati per l’accensione benzina, gas, olii o altri combustibili;

al termine della manifestazione l’area dovrà essere ripulita e bonificata. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Ecologia e Ambiente ai seguenti recapiti: 02 94692328/319.

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

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