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Abbiategrasso, zanzara tigre: emessa l’ordinanza che contiene le misure di prevenzione

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ABBIATEGRASSO – A.T.S. – Città Metropolitana, preso atto della emergente problematica sanitaria determinata dalla possibile diffusione delle zanzare ed in particolare di quelle del genere Aedes (zanzara tigre), ha invitato tutte le  Amministrazioni Comunali affinché mettano in atto incisive azioni di prevenzione rivolte al contrasto ed al contenimento del fenomeno.

 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto vettori.emesso specifica ordinanza sindacale, n. 60/20, che detta le misure necessarie a prevenire eventuali focolai di malattie trasmesse da insetti  vettori. Considerato che il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti si protrae fino alla fine di ottobre, l’ordinanza ha una efficacia temporale immediata e con scadenza il prossimo 31 ottobre.

Si invita pertanto:

– tutta la cittadinanza:  a non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);  a svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore   d’acqua d’uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi), onde evitare qualsiasi raccolta d’acqua al loro interno;  a svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori; a coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi); a svuotare e/o cambiare frequentemente l’acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d’utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

– tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici, in particolare ad uso scolastico: a procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento sino alla fine di ottobre; a procedere alla disinfestazione repressiva adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d’infestazione. La stessa dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L’etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell’impiego sulla vegetazione; a provvedere al taglio periodico dell’erba nelle aree verdi di pertinenza ; a evitare i ristagni d’acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee; a  eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d’ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l’altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide.

– tutti i proprietari o coloro che hanno l’effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse: a mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.

– tutte le aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento: a curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante; a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare.

– i responsabili dei cantieri fissi e mobili: ad avere particolare cura nell’eliminare tutti i ristagni d’acqua anche temporanei e occasionali; a coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua utilizzati per l’attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi); a procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall’attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

– chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:  a conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso; a stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d’acqua; a provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.

– chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani: a procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l’eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività; a coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.); ad avere cura nell’evitare la formazione di ristagni d’acqua meteorica e occasionale.

– i gestori dei cimiteri e i cittadini che li frequentano: ad adottare tutte le misure necessarie atte ad evitare il formarsi di raccolte d’acqua; qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, ove applicabile l’art. 650 del codice penale.

All’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni, provveda per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente/ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalla normativa vigente;

Si informa che, in presenza di casi sospetti od accertati di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo con separate ordinanze contingibili ed urgenti  nei confronti di  privati qualora ne ricorrano le condizioni.

*Scarica qui il testo completo dell’ordinanza sindacale

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