Inchiesta Covid Lombardia: Gallera e Caiazzo ‘agirono bene’. Prosciolti

Decisione di Gip e Procura

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Cade anche l’ultimo ‘pezzo’ di accuse maturate nell’inchiesta di Bergamo sulla pandemia per l’ex assessore alla Sanita’, Giulio Gallera, e per l’ex dg Luigi Cajazzo. La gip di Milano Rossana Mongiardo ha archiviato l’ipotesi di reato di ‘rifiuto in atti d’ufficio’ accogliendo la richiesta della Procura e richiamandosi nelle motivazioni a quanto gia’ stabilito dal Tribunale di Brescia, competente per i reati ministeriali, nei confronti di altri indagati. La posizione dei due era stata inviata per competenza a Milano. Non solo non ci fu reato ma la gip evidenzia per spiegare che non ci fu dolo da parte di entrambi che “i protagonisti della presente vicenda, tra cui gli odierni indagati, ebbero ad attivarsi al fine di scongiurare i rischi derivanti da un evento, imprevisto e imprevedibile, di siffatta portata e foriero di letali conseguenze in ambito mondiale”.

Per il resto ‘recupera’ gli argomenti gia’ posti a sostegno di altre archiviazioni nei confronti tra gli altri dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Sanita’ Roberto Speranza relative alla presunta mancata adozione di un piano pandemico. “Da una parte, non puo’ ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano endemico nazionale e regionale che, come emerso dalle complesse indagini svolte, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un’epidemia di livello mondiale, tale da suggerire, in allora, di predisporre un nuovo piano con misure piu’ incisive; dall’altra, l’adozione di tali piani emergenziali non puo’ ritenersi atto da compiere senza ritardo – si legge nel provvedimento – come richiesto dalla norma in commento, stante il fatto che l’ obbligo di attivarsi senza ritardo per il pubblico ufficiale sussiste solo in relazione ad atti per cui non residua alcuna discrezionalita’ (come di fatto non avvenuto nel caso di specie, trattandosi di attivita’, al contrario, del tutto discrezionale).

Invero, la decisione di attivare o meno il Piano Pandemico Nazionale era del tutto rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, anche perche’ l’accordo Stato/Regioni- con cui era stato adottato il suddetto PPN- costituisce una fonte normativa secondaria e, come tale, non giuridicamente vincolante”.

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