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Il via libera del TAR al “maxipolo” di Pernate: le motivazioni della sentenza

L’intervento è tra i più imponenti degli ultimi anni nel Novarese: un insediamento logistico su un’area di un milione di metri quadrati, di cui 250 mila destinati a capannoni

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Ma qual è il contenuto della sentenza del Tar che ha clamorosamente riaperto la vicenda del “maxipolo” (per il mondo ambientalista “ecomostro”) di Pernate?

Si tratta di un documento articolato in 64 pagine che segna un punto decisivo per il futuro del polo logistico. Il Tar del Piemonte ha infatti respinto i tre ricorsi presentati dal Comitato per Pernate e dalle associazioni ambientaliste contro il Comune di Novara, accogliendo invece parzialmente le istanze di Develog e di alcuni proprietari dei terreni contro il comune di Galliate che lo aveva stoppato. Una decisione che annulla la delibera del Comune di Galliate del 2024 e, di fatto, spiana la strada al progetto.

I numeri del progetto
L’intervento è tra i più imponenti degli ultimi anni nel Novarese: un insediamento logistico su un’area di un milione di metri quadrati, di cui 250 mila destinati a capannoni.

Nonostante le barricate sollevate dal fronte del “no”, che aveva portato anche in piazza centinaia di cittadini, i giudici amministrativi hanno ritenuto infondate le contestazioni ambientali.

Nella sentenza si legge infatti che «le tematiche ambientali, paesaggistiche ed idrauliche agitate dai ricorrenti non solo non possano costituire un limite assoluto all’edificazione del comparto T3b, ma devono costituire l’oggetto di più specifico approfondimento in sede di piano particolareggiato».

Il nodo del consumo di suolo
Uno dei punti più dibattuti riguardava il consumo di suolo, ma anche su questo fronte il Tar ha fatto una scelta “forte”.

Secondo i giudici, «trattandosi di un’area già prevista come edificabile dalla pianificazione generale comunale, alla stessa non si applicano le soglie di limitazione del consumo di suolo stabilite, che riguardano solo le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente». In sostanza: l’iter seguito da Palazzo Cabrino è corretto e non viola gli strumenti urbanistici.

Lo scontro con Galliate
La sentenza entra nel merito anche del braccio di ferro istituzionale, annullando la delibera con cui il Comune di Galliate aveva espresso il proprio “niet”. I giudici hanno sottolineato come il precedente sindaco, Claudio Di Caprio, non si fosse opposto al progetto nelle fasi embrionali, un precedente che ha pesato nella valutazione della linea adottata dall’attuale amministrazione di Alberto Cantone.

Secondo il tribunale, Galliate non avrebbe rispettato il principio di leale collaborazione, agendo fuori dalla sede naturale della conferenza dei servizi. Il Tar ha infatti rilevato come «un comune contermine non può bloccare un progetto di sviluppo logistico dell’interporto chiedendo genericamente, come ha fatto il Comune di Galliate, di ‘ridurre in maniera significativa il consumo di suolo’ e di ridefinire una ‘strategia territoriale sovracomunale’».

(contenuto tratto dal sito partner Malpensa 24 Gruppo Iseni Editori)

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